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Attività di vigilanza contro gli incendi

Vigilanza antincendioSEVITALIA Sicurezza S.r.l. associa al servizio di vigilanza privata l'impiego di tecnici e personale specializzato nella prevenzione degli incendi e nella gestione di tutte le situazioni di emergenza che possono configurarsi negli immobili dei clienti, qualora un incendio si scateni effettivamente.
È importante sottolineare che i nostri tecnici possono operare anche nella lotta contro gli incendi dolosi, un'attività sempre più importante, dal momento che spesso gli incendi possono essere volontariamente provocati sia per danneggiare il patrimonio naturalistico e ambientale, sia per compiere un'azione criminosa ai danni di cittadini privati e dei loro beni.
Su specifica richiesta del cliente l'attività di vigilanza privata svolta dalle nostre Guardie Particolari Giurate può essere completata da molteplici servizi di contrasto agli incendi svolti dai nostri tecnici: questi ultimi possono monitorare dispositivi elettronici e sistemi di allarme antincendio installati tanto su beni immobili, come abitazioni private e stabili aziendali, quanto su beni mobili come auto di lusso, imbarcazioni o, anche macchine semoventi utilizzate nei cantieri e, più in generale, nelle attività lavorative del cliente. Per questo il personale addetto alle attività antincendio si occupa anche di verificare costantemente il buon funzionamento e l'efficienza dei mezzi di pronto intervento come gli estintori e il sistema d'allarme antincendio.
Il nostro personale è addestrato anche a gestire le emergenze che possono configurarsi a seguito di un incendio, allo scopo ultimo di garantire l'incolumità delle persone presenti nei siti, siano esse lavoratori impiegati dall'azienda cliente o semplici visitatori.
In caso di pericolo grave il personale di vigilanza privata di SEVITALIA Sicurezza S.r.l., attua tutte le pratiche necessarie per una rapida evacuazione degli stabili aziendali, e eventualmente presta anche soccorso generico ed esegue manovre di emergenza sugli ascensori per liberare ospiti e dipendenti che potrebbero esser rimasti intrappolati nelle cabine.
Procedure specifiche sono previste quando la vigilanza antincendio opera presso aziende attive in settori merceologici particolari e potrebbe essere chiamati a intervenire per fughe di gas o di altre sostanze pericolose o, ancora, quando ha a che fare con eventi naturali di carattere eccezionale come i terremoti.

La normativa sulla vigilanza privata antincendio

I tecnici associati all'attività di vigilanza privata per la sorveglianza antincendi operano per prevenirli e intervengono qualora questi si configurino effettivamente, per questo devono possedere specifici requisiti professionali e un'adeguata formazione disciplinata da alcune norme che è opportuno richiamare brevemente perché risultano di particolare utilità anche per chi sta valutando l'opportunità di richiedere questo tipo di prestazioni:
• D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro);
• DM 10/03/98 s.m.i.;
• Circolare del Ministero Interno dell'08/07/98 n. 16 s.m.i.;

Le norme richiamate disciplinano soprattutto i requisiti che devono essere posseduti da ogni singola risorsa impiegata nel servizio in oggetto, ovvero un attestato di idoneità tecnica (esplicitamente previsto dal D. Lgs. 81/08 e dal DM 10/03/98) per la prevenzione degli incendi e delle situazioni di emergenza nelle attività con elevati rischi. I volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono sostituire questo attestato con la propria Tessera di riconoscimento, rilasciata dal Ministero dell’Interno.
L'altro attestato che gli addetti alla vigilanza privata impiegati nella prevenzione d'incendi devono possedere è un attestato di primo soccorso a cui occorre associare anche la documentazione sanitaria che comprovi il superamento di controlli annuali e l'idoneità fisica per lo svolgimento di quest'attività.

La formazione degli addetti al servizio di vigilanza privata

Anche i contenuti minimi e la durata – variabile in base al rischio d'incendio (basso, medio, elevato) – dei corsi di formazione formazione sono dettagliatamente definiti nelle norme indicate sopra (in particolare l'Allegato IX del DM 10/03/98 s.m.i. e la circolare del Ministero Interno dell'08/07/98 n. 16 s.m.i. dove sono indicati anche i requisiti che devono avere gli stessi datori di lavoro nei casi in cui possano ricoprire, loro stessi, il ruolo di addetto alla prevenzione di incendi e all'evacuazione).
Oltre alla formazione ogni addetto deve essere informato anche sulle caratteristiche del luogo di lavoro, sulle singole mansioni da svolgere e sulle procedure da attuare ed è soggetto anche a aggiornamenti periodici sulle tecniche di soccorso, sui dispositivi antincendio e sui materiali per la protezione individuale.

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